Glossario

Il glossario riporta in ordine alfabetico i principali termini riguardanti gli appalti pubblici, con una breve spiegazione e rimandi a ulteriori informazioni.

Glossario

Accordo AELS

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

Accordo bilaterale sugli appalti pubblici (Accordo bilaterale CH-UE)

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68, in vigore dal 1° giugno 2002).

Accordo bilaterale sul commercio (Accordo commerciale CH-Regno Unito)

Accordo commerciale dell’11 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (RS 0.946.293.671).

Aggiudicatario

Offerente al quale viene aggiudicata la commessa.

Aggiudicazione

Autorizzazione del committente a concludere con l’aggiudicatario un contratto relativo all’oggetto dell’appalto. L’aggiudicazione conclude l’esame e la valutazione delle offerte e deve essere pubblicata in caso di commesse che superano il valore soglia. L’aggiudicazione è una decisione che può essere impugnata da tutti gli offerenti mediante ricorso.

Aggiudicazione «instate»

Aggiudicazione di una commessa da parte di un committente pubblico a un altro committente pubblico giuridicamente autonomo che fornisce la prestazione non in concorrenza con i privati.

Aggiudicazione «quasi in house»

Aggiudicazione di una commessa da parte del committente a un offerente da esso controllato con una personalità giuridica propria. L’offerente controllato deve operare sostanzialmente per il committente (in base ai materiali per almeno l’80 % delle prestazioni).

Apertura delle offerte

Le offerte pervenute vengono aperte dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva nonché nella procedura mediante invito l’apertura delle offerte sottostà a requisiti formali. Le offerte sono aperte almeno da due rappresentanti dei committenti. Deve essere redatto un verbale che contenga almeno i nomi dei presenti, i nomi degli offerenti, la data della presentazione delle loro offerte, eventuali varianti di offerta e i prezzi complessivi delle singole offerte.

Asta elettronica

Strumento che può essere utilizzato per l’acquisto di prestazioni standardizzate nella procedura di pubblico concorso o nella procedura selettiva, nella procedura mediante invito o nella procedura di richiamo dopo l’aggiudicazione di contratti quadro per valutare le offerte mediante un processo iterativo, automatizzato. A causa dell’elevata standardizzazione della prestazione, di norma è soltanto il prezzo a determinare l’aggiudicazione.

Bando di concorso

Invito pubblico con cui i committenti pubblici chiedono ai potenziali offerenti di presentare offerte per determinate prestazioni edili, forniture e prestazioni di servizio o di partecipare a una procedura selettiva. Il bando deve essere emanato sotto forma di decisione impugnabile e contenere determinate indicazioni minime.

CIAP

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019.

Clausola bagatellare

Se il valore complessivo di diverse prestazioni edili di cui all’allegato 1 numero 1 LAPub fornite per la realizzazione di un’opera edile raggiunge il valore soglia fissato per le commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, si applicano le disposizioni della LAPub o del CIAP relative agli appalti pubblici che rientrano in tale ambito. Tuttavia, se il valore delle singole prestazioni non raggiunge i due milioni di franchi e la somma di tali valori non supera il 20 per cento del valore complessivo dell’opera edile (clausola bagatellare), a queste prestazioni si applicano le disposizioni relative agli appalti pubblici che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Clausola di esenzione

Determinati settori possono essere esentati dall’assoggettamento alla LAPub se i committenti operano sul mercato in un regime di concorrenza. I settori non assoggettati sono indicati nell’allegato 1 OAPub e nel diritto cantonale in materia di appalti pubblici.

Commessa pubblica

Una commessa pubblica è un contratto concluso tra un committente e un offerente per l’adempimento di un compito pubblico. È contrassegnata dal fatto di essere a titolo oneroso e dallo scambio di prestazione e controprestazione, fermo restando che l’offerente fornisce la prestazione caratteristica.

Si distingue tra prestazioni edili (ramo principale e ramo accessorio dell’edilizia), forniture e prestazioni di servizio. Vedasi anche alle voci prestazione edile, fornitura e prestazione di servizio.

Le commesse miste constano di diverse prestazioni e costituiscono un appalto globale, qualificato in base alla prestazione finanziariamente preponderante. Le prestazioni non devono essere combinate o raggruppate con l’intenzione o per conseguire l’effetto di eludere le disposizioni della LAPub o del CIAP.

Commessa successiva

Vedasi alla voce Opzione.

Committente, pubblico

Committente che rientra nel campo d’applicazione soggettivo degli atti legislativi in materia di appalti pubblici. L’assoggettamento soggettivo in qualità di committente pubblico è determinato in base all’enumerazione esaustiva di cui all’articolo 4 LAPub/CIAP. Se non figura esplicitamente nell’elenco, rientra nelle definizioni generali. Le disposizioni del diritto in materia di appalti pubblici si applicano anche a una terza persona (eventualmente non assoggettata al diritto in materia di appalti pubblici), che svolge un appalto in rappresentanza di un committente assoggettato alla LAPub/al CIAP.

Conclusione del contratto

Il contratto di diritto privato è concluso al termine della procedura di appalto di diritto pubblico. Si tratta di un procedimento legale a sé stante. Il contratto si conclude con lo scambio di dichiarazioni d’intenti convergenti. La prima dichiarazione d’intenti di una parte è la domanda (offerta) e la successiva dichiarazione di intenti è l’approvazione (accettazione).

Concorrenza

I concorsi consentono al committente di far elaborare soluzioni diverse, in particolare sotto il profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico, sociale, funzionale o tecnico, per i compiti che possono essere definiti in anticipo in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo. Si tratta di cercare la migliore soluzione praticabile, per esempio per un progetto che possa essere approvato. I partecipanti dispongono di un ampio margine di azione nell’elaborazione delle proposte di soluzione.

Concorrenza sleale

Abuso della concorrenza con metodi sleali o illeciti di pubblicità e di vendita o con comportamenti o pratiche d’affari ingannevoli o altrimenti lesivi delle norme della buona fede che influiscono o possono influire sui rapporti tra offerenti e committenti.

Condizioni di lavoro

Prescrizioni obbligatorie della Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220) concernenti il contratto di lavoro, le disposizioni normative dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro consuete per il luogo e il settore in cui è esercitata l’attività.

Condizioni di partecipazione

Le condizioni che devono essere osservate da tutti gli offerenti e, in particolare, anche dai loro subappaltatori per essere ammessi alla procedura. Nella fornitura di prestazioni in Svizzera le condizioni comprendono di norma esclusivamente il diritto vigente (p. es. l’osservanza delle condizioni di lavoro, le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le disposizioni del diritto in materia di protezione ambientale, la rinuncia ad accordi illeciti in materia di concorrenza). La condizioni di partecipazione devono essere osservate in particolare anche durante l’esecuzione del contratto.

Contratto quadro

Il committente può mettere a concorso accordi con uno o più offerenti con l’obiettivo di stabilire a quali condizioni devono essere acquistate le prestazioni nel corso di un determinato periodo, in particolare in riferimento al prezzo ed eventualmente alle quantità previste. Il committente può concludere singoli contratti sulla base di tale contratto quadro nel corso della sua durata.

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101).

Criteri di aggiudicazione

Criteri in base ai quali è determinata l’offerta più vantaggiosa. I criteri determinano i requisiti che l’offerta deve soddisfare. Il committente rende nota la graduatoria di tutti i criteri di aggiudicazione (incl. la loro ponderazione).

Criteri di idoneità

Sulla base di questi criteri viene valutata l’idoneità degli offerenti a fornire la prestazione oggetto del bando. Sono riferiti agli offerenti e definiscono i requisiti relativi alla loro capacità professionale, finanziaria, economica, tecnica e organizzativa nonché alla loro esperienza per l’adempimento di un compito concreto. I criteri di idoneità non devono essere discriminatori. Un offerente può partecipare al proseguimento della procedura solo se adempie i criteri di idoneità obbligatori.

Debriefing

Con il debriefing il committente fornisce agli offerenti che non hanno ottenuto l’aggiudicazione, su loro richiesta, informazioni sui pro e contro dell’offerta presentata e sull’offerta dell’aggiudicatario. Può essere tenuto verbalmente o per scritto. Il debriefing consente di rispondere, entro i limiti consentiti, a domande specifiche sulla procedura da parte dell’offerente e, quindi, di evitare un possibile ricorso.

Decisione «make or buy»

Decisione di fornire una prestazione con le risorse proprie del committente o di acquistarla esternamente; dipende in primo luogo dal tipo e dalla portata della prestazione richiesta e dalle considerazioni di natura organizzativa e finanziaria del committente. È necessario verificare se l’Amministrazione dispone di sufficiente personale qualificato per svolgere il compito in questione nei tempi e secondo i criteri di qualità auspicata in modo economicamente vantaggioso.

Vedasi anche Aggiudicazione «in house».

 

Denunzia

Riferimenti

Questo strumento di diritto consente di eccepire violazioni di sostanziali regole di procedura o pubblici interessi. La denunzia può essere sporta in qualunque momento e non sottostà a requisiti formali. Nelle procedure di appalto disciplinate dal CIAP sono determinanti le leggi cantonali sulla giurisdizione amministrativa.

Dialogo (art. 24 LAPub/CIAP)

Nel caso di commesse complesse, prestazioni intellettuali o per l’acquisto di prestazioni innovative, un committente può svolgere un dialogo ai sensi dell’articolo 24 LAPub/CIAP nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva. L’obiettivo è concretizzare l’oggetto della prestazione nonché individuare e stabilire possibili soluzioni o metodologie. Un dialogo ai sensi dell’articolo 24 LAPub/CIAP deve essere segnalato nel bando.

Direttive UE

Direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94/65 del 28 marzo 2014).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94/243 del 28 marzo 2014).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94/1 del 28 marzo 2014).

Diritto applicabile

La procedura decisionale e la procedura di ricorso negli appalti pubblici sono rette dalle disposizioni della PA, nella misura in cui la LAPub non disponga altrimenti.

Nei Cantoni la procedura decisionale e la procedura di ricorso sono rette dalle disposizioni generali delle pertinenti leggi cantonali sulla giurisdizione amministrativa, nella misura in cui il CIAP non disponga altrimenti.

Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori

Norme del diritto pubblico sul lavoro, comprese le disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro; RS 822.11) e delle pertinenti disposizioni di esecuzione nonché le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni.

Durata del contratto

La durata del contratto è convenuta dalle parti. In linea di principio la durata dei contratti non deve superare i cinque anni. I contratti con una durata più estesa sono consentiti in via eccezionale, per esempio nel caso di commesse con tempi lunghi di ammortamento o in considerazione dei cicli di vita (p. es. commesse per la manutenzione e lo sviluppo di soluzioni informatiche). In linea di principio deve tuttavia essere definita almeno una scadenza determinabile anche in caso di contratti di durata eccezionalmente superiore a cinque anni (p. es. sino alla fine di un determinato progetto o sintanto che deve essere adempiuto un determinato compito pubblico limitato a priori nel tempo). Vedasi anche alla voce Valore della commessa.

Effetto sospensivo

Il ricorso contro una decisione nell’ambito della procedura di appalto non ha effetto sospensivo, ossia non comporta in ogni caso il blocco della procedura. L’effetto sospensivo è concesso in particolare soltanto se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti (p. es. tempi stabiliti inderogabilmente).

Ente di diritto pubblico

Ogni istituzione che è stata costituita con uno scopo specifico per adempiere compiti nel pubblico interesse non di carattere commerciale, ha una personalità giuridica ed è finanziata in prevalenza dallo Stato, dalle collettività territoriali o da altre istituzioni di diritto pubblico, per quanto riguarda la sua direzione è soggetta alla vigilanza di questi ultimi oppure il cui organo di gestione, direzione o vigilanza consta in maggioranza di membri designati dallo Stato, dalle collettività territoriali o da altre istituzioni di diritto pubblico.

Esclusione

Comunicazione da parte del committente a un offerente che non può più partecipare ad altre procedure. L’esclusione può essere decisa in qualunque momento, se vi è un motivo ed è proporzionata. L’offerente in questione può interporre ricorso contro l’esclusione.

Funzione del prezzo

La funzione del prezzo (curva dei prezzi, forchetta dei prezzi) dovrebbe essere scelta in modo (ripida o piatta) da coprire bene la fascia prevista delle offerte in base all’analisi di mercato. Occorre evitare che una formula del prezzo non appropriata possa diluire la ponderazione del criterio del prezzo.

GPA 1994

Government Procurement Agreement, Accordo riveduto del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RU 1996 609; sostituito dal GPA 2012 il 1° gennaio 2021).

Impresa pubblica

Impresa sulla quale l’autorità statale può esercitare direttamente o indirettamente un influsso dominante in virtù della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle disposizioni pertinenti per l’impresa. Si presume un influsso determinante se l’impresa è finanziata prevalentemente dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se è soggetta alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche in considerazione della sua direzione oppure se il suo organo di gestione, direzione o vigilanza consta in maggioranza di membri designati dallo Stato o da altre imprese pubbliche.

Imprese operanti su mercati settoriali

Organizzazioni di diritto pubblico o privato sotto l’influsso dominante della Confederazione, di un Cantone o di un Comune oppure organizzazioni di diritto privato con diritti particolari o esclusivi (p. es. concessioni) in riferimento alle attività del loro settore chiave (p. es. infrastrutture, servizi postali o elettricità).

Indicazione dei rimedi giuridici

Le decisioni nell’ambito degli appalti pubblici della Confederazione o dei Cantoni devono essere provviste di un’indicazione dei rimedi giuridici contenente almeno quanto segue: «Contro questa decisione, conformemente all’articolo 56 capoverso 1 LAPub/CIAP, può essere interposto ricorso scritto entro 20 giorni dalla notificazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo o dinanzi alla competente autorità di ricorso cantonale». Il ricorso deve essere depositato in doppia copia e deve contenere la richiesta, la sua motivazione con l’indicazione dei mezzi di prova nonché la firma del ricorrente o del suo rappresentante. La decisione impugnata e i mezzi di prova disponibili devono essere allegati.

Interruzione della procedura di appalto

La procedura di appalto può essere interrotta solo per importanti motivi, per esempio se (in alternativa) (1) il committente rinuncia, per sufficienti motivi, ad aggiudicare la commessa pubblica (interruzione definitiva), (2) non è stata presentata alcuna offerta che adempia i requisiti stabiliti nella documentazione del bando, (3) vi è la possibilità di ottenere offerte più vantaggiose perché sono mutate le condizioni quadro o sono venute meno distorsioni della concorrenza (p. es. a causa di accordi), (4) le offerte pervenute superano notevolmente i costi stimati, oppure (5) è stato necessario apportare modifiche sostanziali al progetto o alle prestazioni richieste.

LAPub

Legge federale del 21 giugno 2021 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1).

LCart

Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (RS 251).

LMI

Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (RS 943.02).

LSu

Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; RS 616.1).

LTAF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RS 173.32).

LTF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

Mandato di studio parallelo

Mit einem Studienauftrag lässt die Auftraggeberin für Aufgabenstellungen, die aufgrund ihrer Komplexität erst im Laufe des weiteren Verfahrens präzisiert und vervollständigt werden können, verschiedene Lösungen, insbesondere in konzeptioneller, gestalterischer, ökologischer, wirtschaftlicher, sozialer, funktionaler oder technischer Hinsicht, ausarbeiten.

Motivi di ricorso

Nelle controversie del diritto in materia di appalti pubblici, possono essere fatti valere come motivi di ricorso da un lato le violazioni del diritto, inclusi gli errori legali nell’esercizio dell’apprezzamento, dall’altro la constatazione inesatta o incompleta della fattispecie (art. 56 cpv. 3 LAPub a contrario/art. 56 cpv. 3 CIAP). Mediante ricorso contro le aggiudicazioni di commesse nelle procedure per incarico diretto si può unicamente contestare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l’aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione (art. 56 cpv. 4 LAPub/art. 56 cpv. 5 CIAP). È invece esclusa in ogni caso la contestazione dell’inadeguatezza (art. 56 cpv. 3 LAPub/art. 56 cpv. 4 CIAP).

Negoziazione sul prezzo

È vietato condurre con gli offerenti negoziazioni circa i prezzi, riduzioni del prezzo e modifiche del contenuto delle prestazioni. È ammessa un’eccezione unicamente nella procedura per incarico diretto. In relazione alle modifiche cfr. l’articolo 39 capoversi 2 e 3 LAPub/CIAP.

OAPub

Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (RS 172.056.11).

Offerta parziale

Offerta per una o più commesse parziali o lotti

Offerta più vantaggiosa

Il committente deve sempre aggiudicare la commessa all’offerta più vantaggiosa, che non significa l’offerta più economica (in termini di prezzo). L’offerta più vantaggiosa è determinata, oltre che dal prezzo, da diversi criteri di aggiudicazione riferiti alla qualità e da considerare (p. es. tempi, qualità, servizio al cliente). Può essere osservato esclusivamente il criterio del prezzo più basso solo nei casi in cui devono essere acquistate merci in gran parte standardizzate.

Vedasi anche Criteri di aggiudicazione.

Offerta sottocosto

Le offerte sottocosto (offerte dumping) prevedono prezzi insolitamente bassi o condizioni insolitamente convenienti rispetto al valore della commessa stimato / atteso o nei confronti delle offerte dei concorrenti.

Le offerte insolitamente basse non costituiscono di per sé un problema ai sensi della legislazione sugli appalti pubblici, ma non sono consentite se violano le norme del diritto della concorrenza.

In presenza di un’offerta di questo tipo il committente deve comunque procedere a un esame più approfondito. Un’offerta ha un prezzo anormalmente basso se il prezzo complessivo / il prezzo di un’offerta è nettamente inferiore a quello delle altre offerte (p. es. 30 % rispetto alla seconda offerta più vantaggiosa). In particolare occorre procedere a opportuni chiarimenti con l’offerente per verificare se le condizioni di partecipazione sono rispettate e sono stati compresi gli ulteriori requisiti del bando.

Opzione

In un bando pubblico il committente può riservarsi opzioni (commesse successive) sullo stesso offerente, indicando la quantità e il momento previsto dell’esercizio di un’opzione (vedasi anche Valore dell’offerta).

Organo di pubblicazione

Vedasi alla voce simap.ch.

Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp)

Riferimenti

È costituito dai membri dei Cantoni che aderiscono al CIAP nella Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (DCPA). In particolare gli competono: (1) la promulgazione del CIAP, (2) la modifica del CIAP, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari, (3) l’adeguamento dei valori soglia, (4) la proposta al Consiglio federale di esclusione dal campo d’applicazione del presente Concordato e ricevimento delle domande in proposito da parte dei committenti conformemente all’articolo 7 capoverso 1 CIAP (clausola di esenzione), (5) il controllo sull’esecuzione del CIAP da parte dei Cantoni e designazione di un ufficio di controllo, (6) la tenuta dell’elenco degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati conformemente all’articolo 47 capoverso 3 CIAP, (7) la regolamentazione dell’organizzazione e della procedura per l’applicazione del CIAP, (8) lo svolgimento di attività quale punto di contatto nell’ambito dei trattati internazionali, (9) la designazione dei delegati cantonali in organismi nazionali e internazionali nonché l’approvazione dei relativi regolamenti.

PA

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

Parità di trattamento

La parità di trattamento degli offerenti svizzeri ed esteri nella procedura di appalto è un principio essenziale di tutti gli appalti disciplinati dalla LAPub e dal CIAP. A nessun offerente possono essere imposti svantaggi che non si applicano agli altri offerenti, né possono essergli accordati vantaggi preclusi agli altri offerenti. Il principio della parità di trattamento mira a una procedura di appalto imparziale e garantisce così pari opportunità e assenza di arbitrarietà.

Posizione dominante

Parametro per valutare le prestazioni richieste dai committenti sul mercato. Nel diritto pubblico in materia di appalti pubblici è rilevante in primo luogo la posizione dominante degli enti pubblici in qualità di committenti.

Preimplicazione

In virtù del principio della parità di trattamento, il committente deve assicurare che la concorrenza tra gli offerenti non sia alterata discriminando o privilegiando singoli offerenti. L’offerente dispone di conoscenze preliminari che ha ottenuto grazie alla sua partecipazione alla preparazione di una procedura di appalto. Se questo vantaggio non può essere compensato (p. es. con la pubblicazione dei risultati conseguiti sino a quel momento), tali offerenti devono essere esclusi dal proseguimento della procedura.

Principio della parità tra gli offerenti

Principio secondo cui devono valere le stesse condizioni di concorrenza per gli offerenti svizzeri e quelli esteri. In tal modo è garantita una concorrenza equa.

Procedura di aggiudicazione

Procedura prevista per l’aggiudicazione di prestazioni edili, forniture e prestazioni di servizio. Le procedure di aggiudicazione devono garantire in primo luogo la massima concorrenza possibile e la parità di trattamento tra tutti gli offerenti. È possibile scegliere tra i seguenti tipi di procedura: di pubblico concorso, selettiva, mediante invito e per incarico diretto. Non sono consentite nuove procedure né forme miste.

Procedura di concorso

Si tratta di una procedura in cui più persone partecipano nell’ambito di un compito o di un obiettivo specifico nell’intento di offrire la migliore prestazione. L’organizzatore del concorso promette un compenso o un premio solo per una di queste prestazioni, a condizione che i partecipanti al concorso si siano iscritti (p. es. concorso di architettura o di ingegneria).

Le procedure di concorso possono essere svolte per far elaborare proposte di soluzioni riguardo a compiti descritti e delimitati genericamente («concorso di idee»). La procedura di concorso è inoltre indicata per compiti descritti in modo chiaro e intesi a trovare contraenti idonei che realizzino completamente o in parte le soluzioni proposte («concorso di progettazione»). I «concorsi di prestazione globale» sono svolti per far elaborare proposte di soluzione riguardo a compiti descritti chiaramente nonché per aggiudicare la realizzazione della soluzione proposta (nel settore dell’edilizia tutte le prestazioni di pianificazione ed edili).

Procedura di scelta del mandatario

La procedura di scelta del mandatario serve ad acquistare prestazioni di progettazione che presentano un margine di azione da ridotto a medio e, a differenza dell’offerta di prestazioni, comprende anche elementi orientati alla soluzione come base decisionale improntata al criterio della qualità per l’aggiudicazione.

Procedura mediante invito

Nella procedura mediante invito il committente invita direttamente e a propria discrezione, senza indire un bando pubblico, se possibile almeno tre offerenti a presentare un’offerta. Per il resto la procedura si svolge analogamente a quella di pubblico concorso, quindi viene elaborata anche la documentazione del bando (art. 20 cpv. 2 LAPub/CIAP).

Vedasi anche Protezione giuridica.

Procedura per incarico diretto

Procedura svolta senza indire un bando pubblico con la quale il committente aggiudica una commessa direttamente a un offerente. Le eccezioni che consentono l’aggiudicazione per incarico diretto al di sopra dei valori soglia rispetto agli altri tipi di procedura devono essere interpretate in maniera restrittiva.

Procedura relativa ai mandati di studio paralleli

Una procedura relativa ai mandati di studio paralleli può servire a far elaborare proposte che permettono di prendere decisioni concettuali o risolvere compiti complessi, descritti e delimitati solo genericamente («mandati di studio di idee»). Il mandato di studio è inoltre indicato per trovare soluzioni riguardo a compiti complessi, il cui risultato è destinato a essere realizzato, e individuare contraenti idonei che attuino completamente o in parte le soluzioni proposte («mandati di studio di progetto»). I «concorsi di prestazione globale» sono svolti per far elaborare proposte di soluzione riguardo a compiti descritti chiaramente nonché per aggiudicare la realizzazione della soluzione proposta (nel settore dell’edilizia tutte le prestazioni di pianificazione ed edili).

Procedura selettiva

Procedura nella quale l’invito a presentare le offerte è preceduto da un processo di selezione nel quale gli offerenti interessati domandano di partecipare e la loro idoneità è valutata in una fase procedurale separata. Solo gli offerenti selezionati sono poi invitati a presentare le offerte al termine della procedura di preselezione.

Vedasi anche Protezione giuridica.

Protezione giuridica (primaria e secondaria)

A seconda della commessa e/o del valore della commessa, sono garantite diverse forme di protezione giuridica conformemente alla LAPub/al CIAP.

Attenzione: il Consiglio federale e l’OiAp verificano i valori soglia ogni due anni conformemente agli impegni assunti a livello internazionale dopo essersi reciprocamente consultati ed eventualmente ne stabiliscono di nuovi.

Protezione giuridica primaria: la decisione impugnata può essere abrogata dall’istanza di ricorso.

LAPub:

  • forniture e prestazioni di servizio con un valore della commessa a partire da 230 000 franchi (autorità statali) o 700 000 (autorità/imprese di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. a–e LAPub) o 640 000 franchi (imprese di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h LAPub);
  • prestazioni edili con un valore della commessa superiore a 8 700 000 franchi o 8 000 000 di franchi (imprese di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h LAPub).

CIAP:

  • forniture e prestazioni di servizio a partire da un valore della commessa di 150 000 franchi (minimo, i Cantoni possono stabilire un valore soglia inferiore);
  • prestazioni edili del ramo accessorio dell’edilizia: da un valore della commessa di 150 000 franchi;
  • prestazioni edili del ramo principale dell’edilizia: da un valore della commessa di 300 000 franchi;
  • per le commesse che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, gli offerenti esteri sono legittimati a ricorrere solo a condizione che lo Stato in cui hanno sede accordi la reciprocità.

Protezione giuridica secondaria (solo LAPub): l’istanza di ricorso può unicamente constatare l’illiceità della decisione impugnata, ma non abrogarla nei seguenti casi:

  • forniture e prestazioni di servizio con un valore della commessa compreso tra 150 000 e 230 000 franchi (autorità statali) o tra 150 000 e 700 000 franchi (autorità e imprese di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. a–e LAPub) o tra 150 000 e 640 000 franchi (imprese di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h LAPub);
  • prestazioni edili con un valore della commessa compreso tra 2 000 000 e 8 700 000 o 8 000 000 di franchi (imprese di cui all’art. 4 cpv. 2 lett. f–h LAPub).

Nessuna protezione giuridica: nelle seguenti situazioni è completamente esclusa la protezione giuridica ai sensi della LAPub/del CIAP.

LAPub:

  • se i summenzionati valori soglia minimi non sono raggiunti, non è data alcuna protezione giuridica;
  • prestazioni indispensabili per scopi di difesa e sicurezza nonché prestazioni nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento della pace e della sicurezza umana.
  • CIAP: se il valore soglia minimo determinate non è raggiunto, non è data alcuna protezione giuridica. Devono essere osservate le disposizioni di esecuzione cantonali.

Rettifica delle offerte

Le offerte presentate devono essere rettificate dal committente in base a criteri unitari per renderle oggettivamente comparabili tra loro secondo il principio della parità di trattamento. Le rettifiche riguardano, per esempio, evidenti errori di calcolo o refusi. Il committente può contattare l’offerente. In proposito, deve annotare in modo comprensibile lo svolgimento e il contenuto del contatto.

Ricusazione

L’articolo 13 capoverso 1 LAPub/CIAP enumera particolari motivi di ricusazione. In base a questa disposizione, la mera parvenza di prevenzione non basta a motivare l’obbligo di ricusazione. La prevenzione deve avere piuttosto conseguenze concrete sulla procedura di appalto. Non si può attendere l’aggiudicazione per invocare la prevenzione. Secondo il principio della buona fede, gli offerenti hanno l’obbligo di domandare la ricusazione la cui inosservanza può portare alla perdita del diritto di ricorso (cfr. art. 13 cpv. 2 LAPub/CIAP).

Ripetizione della procedura

Il committente può interrompere e ripetere la procedura di appalto se nessuna delle offerte pervenute adempie i criteri e i requisiti tecnici enunciati nel bando e nella relativa documentazione nonché se mutano le condizioni quadro o vengono meno distorsioni della concorrenza, pertanto si prevedono offerte più vantaggiose.

Sanzione

Il committente o l’autorità competente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future commesse pubbliche l’offerente o il subappaltatore che abbia violato personalmente o tramite i propri organi il diritto in materia di appalti pubblici (esclusione), oppure infliggergli una multa fino al dieci per cento della somma rettificata dell’offerta. Nei casi meno gravi è possibile pronunciare un ammonimento. Nella fattispecie della corruzione, l’esclusione ha effetto per tutti i committenti della Confederazione, nelle altre fattispecie per il committente in questione. Le sanzioni devono essere emanate mediante decisione (esclusione, ammonimento, multa) ed essere impugnabili mediante ricorso.

simap.ch

Riferimenti

Piattaforma elettronica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nel settore degli appalti pubblici (Système d’information sur les marchés publics en Suisse).

A livello federale, la piattaforma simap.ch contiene tutte le comunicazioni da rendere pubbliche. Questo vale anche per le aggiudicazioni cantonali, fermo restando che i Cantoni possono decidere di ricorrere ad altri organi di pubblicazione, per esempio al Foglio ufficiale del Cantone, conformemente all’articolo 48 capoverso 7 CIAP.

Sistema di valutazione

Il committente deve rendere noti i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione nel bando o nella documentazione del bando.

Sostenibilità

Anche nel sistema degli appalti pubblici la nozione di sostenibilità si estende alle tre dimensioni conosciute e comuni dello sviluppo sostenibile: economica, ambientale e sociale. Integrare la sostenibilità negli appalti pubblici significa dunque definire esigenze e criteri che considerino in modo equilibrato le sue tre dimensioni e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. La sostenibilità deve dunque essere intesa nella sua accezione più ampia.

Nella dimensione economica rientrano, per esempio, la considerazione dei costi del ciclo di vita, la suddivisione delle maggiori commesse in più lotti coerenti o i criteri innovativi riferiti al prodotto.

Nella dimensione ambientale rientrano, per esempio, la scelta di materiali ecologicamente compatibili sotto forma di prodotti rinnovabili, riciclati o riciclabili nonché soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e delle risorse con una lunga durata di utilizzo.

Nella dimensione sociale rientrano, per esempio, l’osservanza delle condizioni di lavoro (CCL, standard internazionali di lavoro e di sicurezza), catene di fornitura trasparenti, origine controllata dei prodotti («commercio equo e solidale»).

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche stabiliscono le caratteristiche dell’oggetto dell’appalto, tra cui la funzione, la prestazione, la qualità, la sicurezza e le dimensioni o i processi produttivi e descrivono i requisiti in termini di etichettatura e imballaggio ecc.

Nella documentazione del bando il committente deve indicare le necessarie specifiche tecniche che si riferiscono alla prestazione da acquistare. In caso di mancata osservanza delle specifiche tecniche enunciate nella documentazione del bando, l’offerta presentata dall’offerente è esclusa dalla procedura.

Sussidio

Sono considerati fondi pubblici gli aiuti finanziari e le indennità versati dagli enti pubblici di ogni livello statale o dalle organizzazioni della sfera pubblica. «Fondo» è ogni sussidio di valore economico, ossia una concessione di fondi, la prevenzione di un deflusso di fondi o, in generale, un miglioramento della situazione economica del beneficiario della sovvenzione. Il termine «sussidio» è qui inteso come voce generale che ingloba aiuti finanziari e indennità.

La LAPub o il CIAP non si applica agli aiuti finanziari conformemente alla LSu. D’altro canto, le indennità sono di norma rilevanti nell’ambito del diritto in materia di appalti pubblici. Per le commesse che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali, sono assoggettati al CIAP anche gli oggetti e le prestazioni sovvenzionati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi.

Termine di ricorso

Determina il periodo in cui deve essere interposto ricorso. Il termine è di 20 giorni dalla notificazione della decisione. Le disposizioni della PA e della LTF concernenti la sospensione dei termini non si applicano alle procedure di aggiudicazione disciplinate dalla LAPub. Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie.

Il termine decorre dal giorno successivo all’avvenuta notifica della decisione o alla pubblicazione. Alla scadenza del termine di ricorso (in via precauzionale: termine di ricorso di 20 giorni più cinque giorni), si può eventualmente chiedere all’istanza di ricorso se è stato depositato un ricorso.

Termini minimi

All’articolo 46 capoverso 2 LAPub/CIAP sono enunciati i termini minimi da osservare per la presentazione delle offerte o le domande di partecipazione per le commesse che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali.

Nella procedura di pubblico concorso il termine minimo è di 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte.

Nella procedura selettiva è di 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e di 40 giorni dall’invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.

L’eventuale proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti o pubblicata (art. 46 cpv. 3 LAPub/CIAP).

Per le commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali il termine di presentazione delle offerte è di norma di almeno 20 giorni. Per le prestazioni ampiamente standardizzate il termine può essere ridotto a non meno di cinque giorni (art. 46 cpv. 4 LAPub/CIAP).

Trasparenza

Principio secondo cui la procedura di appalto deve essere impostata in modo comprensibile per tutti gli offerenti. Secondo tale principio, è chiaro chi deve fare cosa, perché e come. Garantisce l’imparzialità e l’accesso al mercato.

Il principio della trasparenza si concretizza per esempio nella definizione dei mezzi idonei per compensare eventuali vantaggi competitivi di un offerente preimplicato (art. 14 cpv. 2 LAPub/CIAP), nella procedura di dialogo ai sensi dell’articolo 24 capoverso 1 LAPub/CIAP o nella definizione dei contenuti del bando e della documentazione del bando (art. 35 seg. LAPub/CIAP), in particolare nella scelta e nella comunicazione dei criteri di idoneità e di aggiudicazione (art. 27 seg. LAPub/CIAP).

Tribunale amministrativo federale (TAF)

Riferimenti

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è il tribunale amministrativo generale della Confederazione. Giudica segnatamente le controversie di diritto pubblico nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale. Solo le decisioni possono essere impugnate interponendo ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Dal 2007 il Tribunale amministrativo federale sostituisce, per esempio, anche la commissione federale di ricorso in materia di appalti pubblici.

Valore complessivo

Per determinare correttamente se un valore soglia è raggiunto o meno, in linea di principio deve essere sempre calcolato l’intero valore pecuniario delle prestazioni di un progetto da aggiudicare (vedasi anche Valore della commessa).

Valore della commessa

Il committente calcola (o stima) secondo il principio della buona fede il valore complessivo massimo delle prestazioni che gli offerenti devono fornire. Al riguardo considera tutte le prestazioni oggettivamente o giuridicamente correlate. Il valore della commessa può avere conseguenze sulla scelta della procedura e sui possibili rimedi giuridici in relazione con i valori soglia. L’imposta sul valore aggiunto non è compresa nel calcolo del valore della commessa.

Per i contratti con una durata determinata (vedasi anche durata del contratto), il valore della commessa è calcolato sulla base dei compensi cumulati su una durata determinata, incluse eventuali opzioni di proroga. La durata determinata non può di norma superare i cinque anni. In casi giustificati è possibile prevedere una durata più lunga, i cui motivi devono risultare dagli atti.

Per i contratti di durata indeterminata, il valore della commessa è calcolato sulla base del compenso mensile moltiplicato per 48.

Nel caso di contratti per prestazioni richieste periodicamente, il valore della commessa è calcolato sulla base del compenso versato per tali prestazioni negli ultimi 12 mesi o, nel caso di un primo incarico, sulla base del fabbisogno stimato per i 12 mesi successivi.

Valore soglia

Valore pecuniario in franchi svizzeri stabilito negli atti normativi in materia di appalti pubblici (allegato 4 LAPub, allegati 1 e 2 CIAP) dal quale dipende in primo luogo la scelta della procedura.

Attenzione: il Consiglio federale e l’OiAp verificano i valori soglia ogni due anni conformemente agli impegni assunti a livello internazionale dopo essersi reciprocamente consultati ed eventualmente ne stabiliscono di nuovi.

Valutazione delle offerte

Il committente deve stabilire criteri di aggiudicazione per tutte le procedure. Una volta definiti, i criteri di aggiudicazione determinanti (e la loro ponderazione) sono vincolanti nell’aggiudicazione della commessa per il committente e tutti gli offerenti. L’offerta più vantaggiosa è determinata sulla base della valutazione dei criteri di aggiudicazione.

vCIAP

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001.

vLAPub

Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RU 1996 508; data di abrogazione: 1° gennaio 2021)

vOAPub

Ordinanza dell’11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (RU 1996 518; data di abrogazione: 1° gennaio 2021)

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